L'eroina è uno stupefacente
In Svizzera, l’eroina è sottoposta alla legge sugli stupefacenti (LStup) che vieta la produzione, il commercio, la trasformazione e il consumo di sostanze illegali. Anche le sostanze illecite acquistate su internet sono proibite dalla legge.
Ad eccezione della canapa, il consumo di sostanze illegali costituisce un’infrazione soggetta a un procedimento penale (art. 19a). Di solito è inflitta una multa senza iscrizione al casellario giudiziale. È anche possibile che sia pronunciato un avvertimento o che si rinunci al procedimento. In caso di recidiva, il valore della multa tende ad aumentare. In alcuni cantoni, la polizia segnala i consumatori all’ufficio di circolazione che può ordinare il ritiro della patente di guida.
Il possesso di stupefacenti ad uso personale è soggetto alle medesime disposizioni, ma un altro articolo della legge sugli stupefacenti (art. 19b) suggerisce che il possesso di “un’esigua quantità” non è punibile. Ad eccezione della canapa (10 grammi o meno), la legge non stabilisce quali siano queste quantità. L’istigazione al consumo di stupefacenti è punita (art. 19c), ma non il consumo simultaneo in comune con altri consumatori adulti (art. 19b).
Tutto ciò che ha a che fare con il traffico di sostanze illegali (coltivazione, importazione, fabbricazione, trasporto, finanziamento, vendita, ecc.) è un reato punibile con una multa, una pena detentiva o con entrambi i provvedimenti (art. 19). L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se l’infrazione “può mettere in pericolo la salute di molte persone”. Le quantità di stupefacenti in oggetto (quantità totali e non solo quelle al momento dell’arresto) sono decisive. Il traffico di 12 grammi di eroina o metanfetamina, 18 grammi di cocaina, 200 LSD trips, o 36 grammi di anfetamina pura, sono considerati dei “casi gravi”. Le attività come membro di una banda, il traffico di stupefacenti per mestiere, con realizzazione di un guadagno considerevole, sono considerati fattori determinati come “casi gravi”.
La consegna di stupefacenti a dei minorenni (art. 19bis) è un’aggravante che può essere punita con una pena detentiva.
Eroina al volante
La guida di un veicolo sotto l’influsso di stupefacenti è considerata un’infrazione grave della legge sulla circolazione stradale. In questi casi, si applica il cosiddetto principio della “tolleranza zero”. Un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di morfina o eroina (art. 2 al.2 dell’ Ordinanza sulle norme della circolazione stradale).
Quando è provata la presenza di sostanze illegali, si presume un’inabilità alla guida che implica il ritiro della patente di guida per un periodo di almeno tre mesi. La pene saranno ancora più pesanti se sono state commesse altre infrazioni (eccesso di velocità, per esempio) o in caso di recidiva. Le assicurazioni possono ridurre le proprie prestazioni ai conducenti colpevoli di un’infrazione e richiedere una partecipazione ai costi.
Leggi
- Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)
- Ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)
- Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (ODStup)
- Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, OEStup-DFI)
- Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)